Capo II
Onorari
Art. 15. Onorari specifici
1. Gli onorari per le prestazioni specifiche sono riportati nell’allegato A “Nomenclatore” e si applicano in caso di non preventivo accordo sull’onorario ai sensi degli articoli 16 e 17.
2. Gli onorari riportati nell’allegato A sono tra loro cumulabili.
Art. 16. Progetto di onorario
1. In alternativa agli onorari indicati nel Nomenclatore di cui all’allegato “A” e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente Tariffa, è comunque facoltà dell’Assistente sociale e dell’Assistente sociale specialista proporre e concordare gli onorari con il cliente.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3., si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all’art. 6 della presente Tariffa e la loro misura non può mai essere lesiva della dignità professionale dell’Assistente sociale e dall’Assistente sociale specialista.
3. Possono essere preconcordati onorari a tempo. In tal caso l’onorario per unità di ora non può essere inferiore a € 35,00.
Art. 17. Modalità tecniche di determinazione degli onorari
1. Gli onorari sono normalmente determinati in misura fissa. Ove compresi tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche, sono determinati secondo i criteri indicati all’art.3, comma 2.
Art. 18. Rivalutazione
1. Gli onorari e le indennità indicati
all’allegato A sono riferiti al 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore della
presente Tariffa e si intendono rivalutati di anno in anno in base all’indice
ISTAT per il costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.