Capo III

Rimborso spese

Art

Art. 19. Spese generali di studio

1. All’Assistente sociale e all’Assistente sociale specialista è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali di studio in ragione del 5% sull’importo delle indennità e degli onorari.

 

Art. 20. Spese di trasferta

1. All’Assistente sociale e all’Assistente sociale specialista che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede di esercizio della propria professione, spetta il rimborso delle spese di trasferta come appresso determinate.

2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.

3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.

4. E’ inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

 

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